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Vendita di oro usato e pagamento in contanti
Decreto legislativo, 25/05/2017 n° 92 e tracciabilità delle operazioni
Il decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017 ha introdotto una disciplina ad hoc per una tipologia di attività commerciale, quella dei compro oro, attorno alla quale negli anni c'è stata confusione ed hanno gravitato attività illecite.
Proprio per far fronte a questa situazione, se non proprio oscura quantomeno opaca, il legislatore ha introdotto una serie di novità ed ha reso più stringenti alcune limitazioni. E' il caso ad esempio del limite di utilizzo del contante per le operazioni di compravendita di oro usato.
L'art. 4, comma 2 D. lgs 25 maggio 2017 n. 92 pone il limite di 500€ per l'uso del contante: la soglia per l’uso di denaro contante è stata abbassata da 1.000 euro a 500 euro; le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro possono essere eseguite esclusivamente con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione e la sua univoca riconducibilità al disponente (assegno o bonifico).
Da precisare che l'utilizzo di strumenti tracciabili, è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione o con più operazioni frazionate.
Che cos'è un'operazione frazionata
Una operazione frazionata è definita come un'operazione unitaria sotto il profilo economico (ad esempio una vendita di un bene o l'erogazione di un servizio) di valore pari o superiore a 500 euro (il nuovo limite stabilito dal D.L. 92/2017), realizzata tramite più operazioni finanziarie, singolarmente inferiori al limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Questo significa che suddividire artificiosamente un pagamento di 800€ a fronte della vendita di alcuni gioielli in due o più tranche, anche a distanza di qualche giorno ciascuna è una violazione della normativa e come tale è un'operazione suscettibile di sanzioni.